DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31
luglio 1997
"Approvazione
della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e
televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano"
(pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1997)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'art.87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto l'art.6 della
Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche;
Visto il testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n.670, e relative norme di attuazione, approvate con decreti del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n.49, e 1° novembre 1973, n.691;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n.156;
Visti gli articoli 19 e 20
della legge 14 aprile 1975, n.103, che prevedono che la concessionaria del
servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano;
Vista la legge 23 agosto 1988,
n.400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e
sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;
Vista la legge 12 gennaio 1991,
n.13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.19 della
convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del
servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi,
approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994;
Vista la legge 23 dicembre
1996, n.664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1997;
Acquisito il parere del
Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso nell'adunanza della
Sezione prima del 31 luglio 1996;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997, alla quale
sono stati invitati il presidente della provincia autonoma di Bolzano ed il
presidente della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
EMANA
il seguente
decreto:
Art. 1
- E' approvata l'annessa
convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n.103, in data 11
giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.,
per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua
tedesca e ladina destinati alla provincia autonoma di Bolzano;
- I relativi impegni di spesa,
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di
esecuzione.
Il presente decreto, previa
registrazione da parte della Corte dei conti sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 31 luglio
1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
MACCANICO, Ministro delle comunicazioni
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n.2 Presidenza, foglio n.337
CONVENZIONE
Stipulata fra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di
programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia
autonoma di Bolzano.
Premesso che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n.103, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e
delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1973, n.691, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,
si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la
provincia autonoma di Bolzano attraverso convenzioni pluriennali la cui più
recente del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 30
dicembre 1992, è scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il
31 agosto 1994;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata
la convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in
esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e
televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art.19 le
prestazioni aggiuntive di cui sopra è cenno;
Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - società concessionaria
dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni
oggetto della presente convenzione;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n.80407020587,
nella persona del dott. Mauro Masi, capo del dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589, società di
interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott.
Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si
stipula quanto segue:
Art. 1
Ai
sensi dell'art.19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n.103, la RAI si
impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma
di Bolzano nella misura di:
n. 4716 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
n. 550 ore annue di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
n.352 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
n.39 ore annue di trasmissioni televisive in lingua ladina.
Le trasmissioni in lingua ladina continueranno ad essere diffuse anche nella val
di Fassa.
Art.
2
Salvo
quanto previsto nell'art.1 e fermo restando quanto disposto ai successivi
articoli 4 e 6 eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione,
nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere
preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto delle norme della legge
14 aprile 1975, n.103, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
e delle norme di attuazione approvate con Decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1973 n.691.
I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico, culturale,
educativo e ricreativo, in osservanza della legge 14 aprile 1975, n.103, ai
sensi dell'art.8, punto 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e
delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1973, n.691.
La RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna ad inviare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri al termine di ogni trimestre una relazione in forma
sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si è chiuso,
con la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi
d'acquisto e repliche, nonché, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le registrazioni dei programmi andati in onda nel trimestre di
riferimento.
Art.
3
I
programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli
impianti esistenti e quelli che in base all'art.13 della convenzione principale
dovranno successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al successivo
articolo 4.
Art.
4
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art.1 un
corrispettivo annuo non superiore a L.28.658.910.000 + IVA di legge. Oltre alla
somma citata la RAI percepirà, a titolo di rimborso dei maggiori costi relativi
agli impianti ripetitori da realizzare allo scopo di consentire alle
trasmissioni regionali in lingua tedesca e ladina di essere fruite
parallelamente alla ricezione dei programmi in lingua italiana, la somma di L.156.017.800
+ IVA di legge per ciascuno impianto di cui all'allegato A, da realizzare nel
numero non superiore a 2 per ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore
della convenzione stessa.
Il relativo onere per la Presidenza del Consiglio dei Ministri decorrerà dal
mese successivo alla comunicazione, da parte della RAI, dell'avvenuta
attivazione dell'impianto. Detta attivazione è subordinata all'approvazione dei
piani esecutivi dei singoli impianti da parte del Ministero delle Poste e
telecomunicazioni. L'onere complessivo annuo della convenzione non potrà essere
superiore a L.28.970.945.600 + IVA di legge.
Tale onere sarà corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento informazione ed editoria - come riconoscimento di debito per il
periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal
Consiglio di Stato n.3050/95 del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1°
luglio 1997-31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione.
Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni
continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione
periodica annuale ai sensi dell'art.44 della legge n.724 del 23 dicembre 1994.
Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e
telecomunicazioni farà pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e per conoscenza al Commissario di Governo, una dichiarazione
attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio
finanziario corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri
rappresentanti, rispettivamente:
per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito
così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla
convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 1992;
per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente
convenzione, con l'indicazione delle ore trasmesse, corredata da una relazione
sull'attuazione delle trasmissioni stesse, nonché da una relazione tecnica
contenente l'indicazione degli impianti attivati nel corso dell'anno medesimo.
La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal
presente articolo, primo comma, il valore dell'eventuale diminuzione del numero
di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art.1,
comma 1, della presente convenzione secondo i seguenti parametri:
L.1.824.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
L.31.455.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
L.3.510.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;
L.39.004.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.
Art.
5
A
garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve
costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la
Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 1.500.000.000 (un
miliardo e mezzo) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore
nominale.
Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi
effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società
concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della
notificazione del prelievo.
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società
concessionaria.
Art.
6
In
caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non
dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo
maggior danno:
a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese successivo al
trimestre di riferimento della consegna della relazione di cui al terzo comma
dell'art.2;
b) L. 1.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in
lingua tedesca o ladina superiore al 10 % annuo;
c) L. 10.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi in
lingua tedesca o ladina, superiore al 10% annuo.
Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del
corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica
del palinsesto.
Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale
responsabilità verso i terzi.
Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese
dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.
Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito
cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art.5, che deve essere
reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dopo averle notificate, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata
risoluzione della presente convenzione.
Art.
7
Le
parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le
controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un
collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con
funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio
arbitrale decide ritualmente.
Art.
8
Per
tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle
norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n.103, dello statuto speciale del
Trentino-Aldo Adige. e delle relative norme di attuazione approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, nonché della
convenzione principale, in quanto applicabili.
Art.
9
Ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove
dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, è a carico
delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali
della presente convenzione sono a carico della predetta società.
Art.
10
La
presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e durata pari alla
convenzione principale.
In applicazione dell'art.44 della legge 23 dicembre 1994, n.724, entro tre mesi
dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei
Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende
continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per
l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito
capitolo di spesa.
Le condizioni e le modalità delle prestazioni convenute in questo atto, saranno
rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell'art.19 della convenzione approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e, comunque per la prima
volta, alla scadenza del 31 dicembre 1997.
Art.
11
La
presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della
Repubblica, impegna la RAI fin dal momento della firma, e diventa esecutiva per
la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli
organi di controllo.
Roma,
11 giugno 1997
Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria MASI
Per la
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il direttore generale ISEPPI
Il presidente SICILIANO
ALLEGATO
A
Elenco
degli impianti non ancora realizzati, già previsti in allegato alla convenzione
del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, da
realizzare ai sensi dell'art.4 della presente convenzione.
1) Albes
2) Anterselva di Mezzo
3) Bolzano
4) Caminata
5) Castelrotto
6) Certosa
7) Funes
8) Laion
9) Luson
10) Lutago
11) Marca di Pusteria
12) Naturno
13) Nova Levante
14) Predoi
15) Proves
16) Racines
17) Renon
18) Rina in Badia
19) Riobianco
20) San Costantino di Fiè
21) San Leonardo in Passiria
22) San Nicolò di Luson
23) San Pancrazio
24) San Vigilio
25) Sarentino
26) Selva dei Molini
27) Selva di Valgardena
28) Solda
29) Sonvigo
30) Tires
31) Trafo
32) Val d'Ultimo
33) Val Giovo
34) Val di Vizze
35) Valle di Casies
36) Boscoriva
37) Chienes
38) Corno di Trodena
39) Flanes
40) Fortezza
41) Fundres
42) Madonna di Senales
43) Martello
44) Moso in Passiria
45) Plan
46) San Valburga
47) Scaleres
48) Vallarga
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria MASI
Per la
RAI Radiotelevisione italiana s.p.a.
Il direttore generale ISEPPI
IL PRESIDENTE siciliano
CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E
LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a
2010-2012
per le trasmissioni di
programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina
nella Provincia Autonoma di Bolzano
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e
20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e
integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale
della Rai Radiotelevisíone italiana S.p.a. quale società concessionaria
dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano attraverso una
apposita convenzione aggiuntiva;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante
norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per
l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione.
Visto il Testo Unico della Radiotelevisione,
emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Visto il Contratto nazionale di servizio
pubblico, relativo al triennio 2007-2009, stipulato ai sensi dell'art. 45
del sopra citato Testo Unico tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai
Radiotelevisione, italiana e approvato con decreto del Ministro delle
Comunicazioni in data 6 aprile 2007, ed in particolare l'art. 11 recante
"Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali-,
Considerato che l'art. 49 dei medesimo Testo
Unico affida alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del
servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;
Vista la convenzione tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria- e la
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. stipulata il 29 ottobre 2007 ed
approvata con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
comunicazioni in data 3 dicembre 2007;
Considerato che l'art. 12, secondo comma,
dell'anzidetta convenzione dispone che le condizioni e le modalità delle
prestazioni previste nella convenzione medesima siano comunque rinegoziate
ogni triennio;
Tenuto conto che il suddetto termine per la
rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2009;
Considerata, quindi, la necessità di stipulare
un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza dei Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione
italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in
tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano.
Considerato che la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a. in quanto società concessionaria dello Stato del servizio
pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è
tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
Visto il prospetto presentato da RAI per
l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e
radiofonica per l'anno 2010 ed i relativi costi previsionali;
Visto l'articolo 31 del decreto legge 3 ottobre
2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 13
1, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e
20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed
integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle
Comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo
comma della stessa legge, con il Ministro degli Affari Esteri e che il
pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla
prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n.
80188230587), di seguito indicata anche come "Committente", nella persona
del cons. Elisa Grande, capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. (codice fiscale n.
06382641006), di seguito indicata anche come "Rai" o “concessionaria”, con
sede legale in Roma, nella persona del Presidente dei Consiglio di
Amministrazione, Dr. Paolo Garimberti
si conviene e si stipula quanto segue;
Articolo 1 - Oggetto e valore delle premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale
del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.
2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la
diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e
ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di:
-
n. 4716
ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
-
n. 550 ore
di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
-
n. 352 ore
di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
-
n. 39 ore
di trasmissioni televisive in lingua ladina;
3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano
ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.
4. I programmi devono avere contenuto informativo,
artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente
normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.
691 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 2 - Varianti
I. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto
disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle
ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi,
devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della
vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto dei
Presidente della Repubblica I' novembre 1973, n 691 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 3 - Impianti
1. I programmi oggetto della presente convenzione sono
diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente
normativa dovranno successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al
successivo art. 4.
Articolo 4 - Modalità di esecuzione
1. Fatta eccezione per il primo semestre del 2010, la RAI
predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno
realizzate nel semestre successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle
modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che
deve essere consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il primo giorno del mese
precedente il semestre di riferimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese
dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI le
eventuali osservazioni.
3. Al termine di ogni semestre, e comunque non oltre
l'ultimo giorno del primo mese del semestre successivo, la RAI inoltra alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione
delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e
repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il
gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti
tramite gli enti e le organizzazioni interessate.
Articolo 5 - Corrispettivo
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un
corrispettivo non superiore a curo 15.393.135,46 (quindicimilionitrecentonovantatremilacentotrentacinque/46)
comprensivo di IVA di legge.
2. A tale scopo, il competente Ispettorato territoriale del
Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa
pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per
l'informazione e l'editoria e per conoscenza all'Ufficio territoriale di
Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di
cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della
stessa.
3. La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata,
corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi
poteri, recante l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di una relazione
di sintesi relativa alla programmazione radiotelevisiva dell'anno di
riferimento nonché di una relazione tecnica contenete l'indicazione degli
impianti attivati nell'anno di riferimento.
4. La
fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal
comma 1 dei presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione dei
numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate
dall'art. 1, comma 1, della presente convenzione, secondo i seguenti
parametri:
- euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per
ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
- euro 16.245,15 (sedicimiladuecentoquarantacinque/15) per
ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
- euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per
ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina.
- euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna
ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.
6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche
la penalità prevista nel successivo articolo 6.
Articolo 6 - Comitato
1. La committente per gli adempimenti di competenza in
ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un
apposito Comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dei Dipartimento
per gli Affari regionali, del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a
partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni
interessate.
Articolo 7 - Deposito cauzionale
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente
convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della
convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della
Presidenza del Consiglio dei Ministri presso un primario Istituto di Credito
di euro 774.685,35 (settecentosettantaquattromilascicentoottantacinqu&35) in
titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza
della RAI.
Articolo 8 - Penalità
1.
In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi
previsti non dovuta a cause
di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior
danno:
a)
euro 5 16,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo
nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art.
4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;
b)
euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei
programmi
radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non
trasmesse, quando
quest'ultimo sia superiore al 101/o del numero delle ore complessive;
c)
euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora
non trasmessa dei
programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di
ore non trasmesse, quando
quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.
2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma
soltanto riduzione dei corrispettivo,
quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del
palinsesto.
3, Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI
da eventuale responsabilità verso i terzi.
4. Il pagamento della penalità suindicata deve essere
effettuato entro un mese dalla relativa richiesta
della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti
dalla committente dal
corrispettivo di cui al precedente articolo 5.
5. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria può, a suo insindacabile giudizio, previa
notifica, disporre l'immediata
risoluzione della presente convenzione.
Articolo 9 -Arbitrato
1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via
amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione
della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al
giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati,
rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un
terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.
3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.
Articolo 10 - Rinvio
1. Per
tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle
disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della
radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello
Stato.
Articolo 11 - Spese
1. Tutte
le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di
registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI
Articolo 12 - Durata
1. La presente convenzione decorre dal l° gennaio 2010, con
durata pari a quella prevista dall'art. 49 del Testo Unico della
radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni previste
nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.
3. Entro i due mesi precedenti alla scadenza di ogni
esercizio finanziario, la Presidenza dei Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla Rai le condizioni
economiche alle quali intende continuare a fluire delle prestazioni di cui
alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla
disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa. Entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione da parte della Committente, Rai invierà
il prospetto per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione
televisiva e radiofonica per l'anno successivo ed i relativi costi
previsionali.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'informazione e l'editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si
impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta
nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del
contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la
Rai.
5. Qualora circostanze straordinarie determinino
intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente
convezione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione
degli obblighi contrattuali.
Articolo 13 - Accordi applicativi
1. Le
Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata
valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina
di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente
accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi
alla presente convenzione.
Articolo 14 - Esecutività
1. La
presente convenzione, viene approvata con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al
precedente articolo 11, diventa esecutiva per la Presidenza dei Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la
registrazione da parte degli organi di controllo.
Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria |
Per
la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il
Presidente |
Elisa
Grande |
Paolo Galimberti |
28
dicembre 2009
Direzione
Sviluppo e Coordinamento Commerciale – il Vice Direttore
Stefania Cinque
Direzione
Affari Legali e Societari – il Vice Direttore
Avv. P. Lax
|