COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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Servizio pubblico radiotelevisivo e Minoranze linguistiche

ALTO ADIGE

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

31 luglio 1997

"Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano"

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1997)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art.87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art.6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e relative norme di attuazione, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n.49, e 1° novembre 1973, n.691;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n.664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso nell'adunanza della Sezione prima del 31 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997, alla quale sono stati invitati il presidente della provincia autonoma di Bolzano ed il presidente della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

  1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n.103, in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e ladina destinati alla provincia autonoma di Bolzano;
  2. I relativi impegni di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di esecuzione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
MACCANICO, Ministro delle comunicazioni
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n.2 Presidenza, foglio n.337

 

CONVENZIONE

Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano.

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano attraverso convenzioni pluriennali la cui più recente del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 30 dicembre 1992, è scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il 31 agosto 1994;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art.19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra è cenno;
Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - società concessionaria dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n.80407020587, nella persona del dott. Mauro Masi, capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art.19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n.103, la RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di:
n. 4716 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
n. 550 ore annue di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
n.352 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
n.39 ore annue di trasmissioni televisive in lingua ladina.
Le trasmissioni in lingua ladina continueranno ad essere diffuse anche nella val di Fassa.

Art. 2

Salvo quanto previsto nell'art.1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6 eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto delle norme della legge 14 aprile 1975, n.103, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973 n.691.
I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della legge 14 aprile 1975, n.103, ai sensi dell'art.8, punto 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691.
La RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si è chiuso, con la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche, nonché, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le registrazioni dei programmi andati in onda nel trimestre di riferimento.

Art. 3

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base all'art.13 della convenzione principale dovranno successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al successivo articolo 4.

Art. 4

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art.1 un corrispettivo annuo non superiore a L.28.658.910.000 + IVA di legge. Oltre alla somma citata la RAI percepirà, a titolo di rimborso dei maggiori costi relativi agli impianti ripetitori da realizzare allo scopo di consentire alle trasmissioni regionali in lingua tedesca e ladina di essere fruite parallelamente alla ricezione dei programmi in lingua italiana, la somma di L.156.017.800 + IVA di legge per ciascuno impianto di cui all'allegato A, da realizzare nel numero non superiore a 2 per ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione stessa.
Il relativo onere per la Presidenza del Consiglio dei Ministri decorrerà dal mese successivo alla comunicazione, da parte della RAI, dell'avvenuta attivazione dell'impianto. Detta attivazione è subordinata all'approvazione dei piani esecutivi dei singoli impianti da parte del Ministero delle Poste e telecomunicazioni. L'onere complessivo annuo della convenzione non potrà essere superiore a L.28.970.945.600 + IVA di legge.
Tale onere sarà corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazione ed editoria - come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n.3050/95 del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione.
Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell'art.44 della legge n.724 del 23 dicembre 1994.
Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e telecomunicazioni farà pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per conoscenza al Commissario di Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri rappresentanti, rispettivamente:
per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1992;
per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente convenzione, con l'indicazione delle ore trasmesse, corredata da una relazione sull'attuazione delle trasmissioni stesse, nonché da una relazione tecnica contenente l'indicazione degli impianti attivati nel corso dell'anno medesimo.
La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal presente articolo, primo comma, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art.1, comma 1, della presente convenzione secondo i seguenti parametri:
L.1.824.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
L.31.455.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
L.3.510.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;
L.39.004.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.

Art. 5

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 1.500.000.000 (un miliardo e mezzo) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla  data della notificazione del prelievo.
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 6

In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese successivo al trimestre di riferimento della consegna della relazione di cui al terzo comma dell'art.2;
b) L. 1.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in lingua tedesca o ladina superiore al 10 % annuo;
c) L. 10.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi in lingua tedesca o ladina, superiore al 10% annuo.
Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.
Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.
Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art.5, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averle notificate, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 7

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n.103, dello statuto speciale del Trentino-Aldo Adige. e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, nonché della convenzione principale, in quanto applicabili.

Art. 9

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.

Art. 10

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e durata pari alla convenzione principale.
In applicazione dell'art.44 della legge 23 dicembre 1994, n.724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.
Le condizioni e le modalità delle prestazioni convenute in questo atto, saranno rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell'art.19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e, comunque per la prima volta, alla scadenza del 31 dicembre 1997.

Art. 11

La presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, impegna la RAI fin dal momento della firma, e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 11 giugno 1997

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria MASI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il direttore generale ISEPPI
Il presidente SICILIANO

ALLEGATO A

Elenco degli impianti non ancora realizzati, già previsti in allegato alla convenzione del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, da realizzare ai sensi dell'art.4 della presente convenzione.
1) Albes
2) Anterselva di Mezzo
3) Bolzano
4) Caminata
5) Castelrotto
6) Certosa
7) Funes
8) Laion
9) Luson
10) Lutago
11) Marca di Pusteria
12) Naturno
13) Nova Levante
14) Predoi
15) Proves
16) Racines
17) Renon
18) Rina in Badia
19) Riobianco
20) San Costantino di Fiè
21) San Leonardo in Passiria
22) San Nicolò di Luson
23) San Pancrazio
24) San Vigilio
25) Sarentino
26) Selva dei Molini
27) Selva di Valgardena
28) Solda
29) Sonvigo
30) Tires
31) Trafo
32) Val d'Ultimo
33) Val Giovo
34) Val di Vizze
35) Valle di Casies
36) Boscoriva
37) Chienes
38) Corno di Trodena
39) Flanes
40) Fortezza
41) Fundres
42) Madonna di Senales
43) Martello
44) Moso in Passiria
45) Plan
46) San Valburga
47) Scaleres
48) Vallarga

La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria MASI

Per la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a.
Il direttore generale ISEPPI
IL PRESIDENTE siciliano

 

CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E

LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a

2010-2012

per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano

 Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della Rai Radiotelevisíone italiana S.p.a. quale società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;

 Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione.

 Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

 Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2007-2009, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai Radiotelevisione, italiana e approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni in data 6 aprile 2007, ed in particolare l'art. 11 recante "Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali-,

 Considerato che l'art. 49 dei medesimo Testo Unico affida alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

 Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria- e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. stipulata il 29 ottobre 2007 ed approvata con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in data 3 dicembre 2007;

 Considerato che l'art. 12, secondo comma, dell'anzidetta convenzione dispone che le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella convenzione medesima siano comunque rinegoziate ogni triennio;

 Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2009;

 Considerata, quindi, la necessità di stipulare un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano.

 Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

 Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2010 ed i relativi costi previsionali;

 Visto l'articolo 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 13 1, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli Affari Esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

 Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito indicata anche come "Committente", nella persona del cons. Elisa Grande, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai" o “concessionaria”, con sede legale in Roma, nella persona del Presidente dei Consiglio di Amministrazione, Dr. Paolo Garimberti

 si conviene e si stipula quanto segue;

  

Articolo 1 - Oggetto e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.

2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di:

-          n. 4716 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

-          n. 550 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;

-          n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;

-          n. 39 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina;

 3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.

4. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

  

Articolo 2 - Varianti

 I. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto dei Presidente della Repubblica I' novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 3 - Impianti

 1. I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al successivo art. 4.

 

Articolo 4 - Modalità di esecuzione

 1. Fatta eccezione per il primo semestre del 2010, la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nel semestre successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che deve essere consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il primo giorno del mese precedente il semestre di riferimento.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI le eventuali osservazioni.

3. Al termine di ogni semestre, e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese del semestre successivo, la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

  

Articolo 5 - Corrispettivo

 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a curo 15.393.135,46 (quindicimilionitrecentonovantatremilacentotrentacinque/46) comprensivo di IVA di legge.

2. A tale scopo, il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per conoscenza all'Ufficio territoriale di Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa.

3. La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recante l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di una relazione di sintesi relativa alla programmazione radiotelevisiva dell'anno di riferimento nonché di una relazione tecnica contenete l'indicazione degli impianti attivati nell'anno di riferimento.

4. La fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal comma 1 dei presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione dei numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1, comma 1, della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

 - euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;

- euro 16.245,15 (sedicimiladuecentoquarantacinque/15) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;

 - euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina.

- euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.

6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista nel successivo articolo 6.

 

Articolo 6 - Comitato

 1. La committente per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un apposito Comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dei Dipartimento per gli Affari regionali, del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

  

Articolo 7 - Deposito cauzionale

 1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 774.685,35 (settecentosettantaquattromilascicentoottantacinqu&35) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

 

Articolo 8 - Penalità

 1.            In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti non dovuta a cause di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a)            euro 5 16,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;

b)           euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 101/o del numero delle ore complessive;

c)            euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.

2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione dei corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

3, Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

4. Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5.

5. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria può, a suo insindacabile giudizio, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

  

Articolo 9 -Arbitrato

 1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.

3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

  

Articolo 10 - Rinvio

 

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

 

Articolo 11 - Spese

 

1. Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI

 

Articolo 12 - Durata

 1. La presente convenzione decorre dal l° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.

3. Entro i due mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla Rai le condizioni economiche alle quali intende continuare a fluire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Committente, Rai invierà il prospetto per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno successivo ed i relativi costi previsionali.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai.

5. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.

 

Articolo 13 - Accordi applicativi

 

1. Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.

 

Articolo 14 - Esecutività

 

1. La presente convenzione, viene approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente articolo 11, diventa esecutiva per la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

 

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
 Per la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
  Il Presidente
Elisa Grande Paolo Galimberti

 

28 dicembre 2009

 

Direzione Sviluppo e Coordinamento Commerciale – il Vice Direttore  Stefania Cinque

Direzione Affari Legali e Societari – il Vice Direttore   Avv. P. Lax

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