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Leggi e informazione radiotelevisiva a cura di Giuseppe De Cesare |
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo
ATTIVITA' GIORNALISTICA SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1997 "Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art.87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art.6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; Visto lo statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156; Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione a statuto speciale Valle d'Aosta; Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 6 agosto 1990, n.223; Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art.19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994; Vista la legge 23 dicembre 1996, n.664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997; Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso nell'adunanza della Sezione prima del 31 luglio 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997, alla quale è stato invitato il presidente della giunta della regione a statuto speciale Valle d'Aosta; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto: Art. 1
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addì 31 luglio 1997 SCALFARO CONVENZIONE Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta. Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale n.4 del 26 febbraio 1948, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta attraverso convenzioni pluriennali la cui più recente del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 28 ottobre 1992, è scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il 31 agosto 1994; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art.19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra è cenno; Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - società concessionaria dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n.80407020587; nella persona del dott. Mauro Masi, capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Ai
sensi dell'art.19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n.103, la RAI si
impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta nella misura di:
Art. 2 Salvo
quanto previsto nell'art.1 e fermo restando quanto disposto ai successivi
articoli 5 e 8 eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione,
nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere
preventivamente concordate tra le parti.
Art. 3 I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base all'art.13 della convenzione principale dovranno successivamente essere attivati.
Art. 4 La
RAI predispone il piano di massima delle trasmissioni in lingua francese per
ogni anno, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione,
reti di diffusione e orari di trasmissione, che verrà inoltrato, entro il mese
di novembre, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché la stessa
Presidenza possa verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla legge
n.103/1975 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle
popolazioni interessate.
Art. 5 La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art.1, un
corrispettivo annuo non superiore a L.3.782.722.000 + IVA di legge. Tale onere
sarà corrisposto come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio
1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n.3050/95
del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997 ai
sensi della presente convenzione.
Art. 6 La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potrà avvalersi di un apposito comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento affari regionali, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministro del tesoro, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.
Art. 7 A
garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve
costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la
Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 190.000.000
(centonovantamilioni) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro
valore nominale.
Art. 8 In
caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non
dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo
maggior danno:
Art. 9 Le
parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le
controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
Art. 10 Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n.103, nonché della convenzione principale.
Art. 11 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.
Art. 12 La
presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e durata pari alla
convenzione principale.
Art. 13 La presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, e mentre impegna la RAI fin dal momento della firma, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
Roma, 11 giugno 1997 Per
la Presidenza del Consiglio dei Ministri Per
la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. |