sito in aggiornamento

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONI

Giurisprudenza costituzionale 

Un trattato per condurre l'Europa nel XXI secolo

(TRATTATO che adotta una COSTITUZIONE PER L'EUROPA)

Disciplina, documenti e giurisprudenza comunitaria

  RADIOTELEVISIONE

T.U. della radiotelevisione

Contratto di servizio Rai 2007-2009  

 Sistema locale - Minoranze linguistiche

PAR CONDICIO

SONDAGGI

PRIVACY

TELEVISIONE E MINORI

DIRITTI DEGLI UTENTI

ETICA DELL'INFORMAZIONE

ATTIVITA' GIORNALISTICA

Diritto di sciopero nei servizi pubblici

Tco

SISTEMI RADIOTELEVISIVI EUROPEI

GIORNALISMO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA (bibliografia)

LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio pubblico radiotelevisivo e Minoranze linguistiche

VALLE D'AOSTA

  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

31 luglio 1997

"Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta"

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1997)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art.87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art.6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto lo statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione a statuto speciale Valle d'Aosta;

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n.664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso nell'adunanza della Sezione prima del 31 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997, alla quale è stato invitato il presidente della giunta della regione a statuto speciale Valle d'Aosta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

  1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n.103, in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua francese destinati alla regione a statuto speciale Valle d'Aosta;
  2. I relativi impegni di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di esecuzione.

 Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
MACCANICO, Ministro delle comunicazioni
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n.2 Presidenza, foglio n.338

CONVENZIONE

Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale n.4 del 26 febbraio 1948, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta attraverso convenzioni pluriennali la cui più recente del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 28 ottobre 1992, è scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il 31 agosto 1994;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art.19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra è cenno;

Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - società concessionaria dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n.80407020587; nella persona del dott. Mauro Masi, capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:

 

Art. 1

Ai sensi dell'art.19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n.103, la RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta nella misura di:
n.110 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;
n. 78 ore annue di trasmissioni televisive in lingua francese.

 

Art. 2

Salvo quanto previsto nell'art.1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8 eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
Le trasmissioni dovranno comprendere servizi giornalistici e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderenti alle particolari esigenze delle popolazioni interessate.

 

Art. 3

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base all'art.13 della convenzione principale dovranno successivamente essere attivati.

 

Art. 4

La RAI predispone il piano di massima delle trasmissioni in lingua francese per ogni anno, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che verrà inoltrato, entro il mese di novembre, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché la stessa Presidenza possa verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla legge n.103/1975 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la regione autonoma della Valle d'Aosta, comunicherà alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso.
Allo stesso scopo la RAI metterà a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le registrazioni dei programmi andati in onda nel trimestre precedente affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa formulare suggerimenti e verificare l'attuazione del piano in corso.
Entro il primo semestre, la RAI inoltrerà altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi l'anno precedente, contenente dati disponibili e aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi, sulla quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiederà il parere della regione autonoma Valle d'Aosta.

 

Art. 5

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art.1, un corrispettivo annuo non superiore a L.3.782.722.000 + IVA di legge. Tale onere sarà corrisposto come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n.3050/95 del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione.
Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell'art.44 della legge n.724 del 23 dicembre 1994.
Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e telecomunicazioni farà pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri rappresentanti, rispettivamente:
per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1991;
per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente convenzione, con l'indicazione delle ore trasmesse, corredata da una relazione sull'attuazione del piano di cui all'art.4, con specifica indicazione dell'oggetto e della durata dei programmi. La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art.1 della presente convenzione secondo i seguenti parametri:
L.6.731.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;
L.39.004.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.

 

Art. 6

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potrà avvalersi di un apposito comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento affari regionali, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministro del tesoro, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

 

Art. 7

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 190.000.000 (centonovantamilioni) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

 

Art. 8

In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano annuale dei programmi radiotelevisivi di cui all'art.4;
b) L. 2.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo;
c) L. 10.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo.
Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.
Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.
Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art.7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

 

Art. 9

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

 

Art. 10

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n.103, nonché della convenzione principale.

 

Art. 11

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.

 

Art. 12

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e durata pari alla convenzione principale.
In applicazione dell'art.44 della legge 23 dicembre 1994, n.724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.
Le condizioni e le modalità delle prestazioni convenute in questo atto, saranno rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell'art.19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e, comunque per la prima volta alla scadenza del 31 dicembre 1997.

 

Art. 13

La presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, e mentre impegna la RAI fin dal momento della firma, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

 

Roma, 11 giugno 1997

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria MASI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il direttore generale ISEPPI
Il presidente SICILIANO

| Usigrai Home || Leggi e informazione HOME |