Servizio
pubblico radiotelevisivo e Minoranze linguistiche
FRIULI
VENEZIA GIULIA
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31
luglio 1997
"Approvazione
della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e
televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana per la
regione autonoma Friuli Venezia Giulia"
(pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1997)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art.87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto l'art.6 della Costituzione
che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche;
Visto lo statuto speciale per la
regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio
1963, n.1;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n.156;
Vista la legge 14 aprile 1956 n.308,
che prevede l'effettuazione da parte della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.,
di notiziari e programmi radiofonici in lingua italiana e slovena per il
territorio di Trieste;
Visti gli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n.103, che prevedono che la concessionaria del servizio
pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua slovena per la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia;
Vista la legge 23 agosto 1988,
n.400,
recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;
Vista la legge 12 gennaio 1991,
n.13,
concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della
Repubblica;
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.19 della convenzione
per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio
pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi,
approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994;
Vista la legge 23 dicembre 1996,
n.664,
che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;
Considerato che il Consiglio di
Stato con parere del 22 febbraio 1995 ha suggerito la stipula di un'unica
Convenzione relativamente all'attuazione del disposto delle citate leggi n. 308
del 1956 e n.103 del 1975;
Ritenuto opportuno attenersi al
citato parere del Consiglio di Stato;
Acquisito il parere del Consiglio
di Stato sulla convenzione attuativa delle due normative citate, espresso
nell'adunanza della Sezione prima del 31 luglio 1996;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997, alla quale
è stato invitato il presidente della giunta della regione a statuto speciale
Friuli Venezia Giulia;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
EMANA
il seguente
decreto:
Art. 1
E' approvata l'annessa
convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n.103, nonché in
applicazione della legge 14 aprile 1956 n.308, in data 11 giugno 1997, tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la
predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua slovena ed
in lingua italiana per la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia;
I relativi impegni di spesa, ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche
ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di esecuzione.
Il presente decreto, previa
registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
MACCANICO, Ministro delle comunicazioni
Registrato alla Corte dei conti il
13 ottobre 1997
Registro n.2 Presidenza, foglio n.339
CONVENZIONE
Stipulata
fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di
programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in
lingua italiana per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Premesso che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile
1975, n.103, nonché della legge 14 aprile 1956 n.308, visto lo statuto speciale
della regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con legge costituzionale
n.1del 31 gennaio 1963, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si
avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche
in lingua italiana, per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla
convenzione pluriennale del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del
30 dicembre 1992, scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il
31 agosto 1994; nonché all'atto aggiuntivo approvato con la legge citata n.308/1956;
Considerato che il Consiglio di Stato con parere del 22 febbraio 1995, sezione
1a, n.2242/94, ha suggerito, quanto alla rideterminazione periodica del
corrispettivo per il servizio radiofonico in lingua slovena e italiana regolato
dalla legge n.308/56 la stipula di una nuova convenzione nell'ambito del più
generale rapporto di convenzionamento tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la RAI regolato dalla legge n.103/1975;
Ritenuto opportuno ai fini della razionalizzazione del servizio unificare il
testo convenzionale discendente dalle citate leggi n.103/1975 e n.308/1956,
accogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato espresso con il parere sopra
citato;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata
la convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in
esclusiva del servizio di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi
sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art.19 le prestazioni
aggiuntive di cui sopra è cenno;
Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - società concessionaria
dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni in
oggetto della presente convenzione;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n.80407020587;
nella persona del dott. Mauro Masi, capo dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589, società di
interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott.
Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si
stipula quanto segue:
Art.
1
Ai
sensi dell'art.19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n.103, la RAI si
impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni televisive
in lingua slovena per le popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste
e di Gorizia della regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella misura di:
n.208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena, ripartite di regola in 4
ore settimanali.
La RAI si impegna altresì a continuare la produzione e la diffusione di
trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena ai sensi della legge n.308/1956
nella seguente misura:
n. 4517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;
n.1667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana.
Art.
2
Salvo
quanto previsto nell'art.1 e fermo restando quanto disposto ai successivi
articoli 5 e 8, eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissioni
televisive, nonché nella distribuzione settimanale dei programmi, dovranno
essere preventivamente concordate tra le parti.
Per quanto attiene le trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena si
fa riferimento alle disposizioni della legge n.308/1956.
Le trasmissioni dovranno avere contenuto informativo, artistico e culturale
aderenti alle particolari esigenze delle zone interessate.
Art.
3
I
programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli
impianti esistenti e quelli che in base all'art.13 della convenzione principale
dovranno successivamente essere attivati.
Art.
4
La
RAI predispone il palinsesto trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua slovena e italiana, con l'indicazione dei contenuti, delle
modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che verrà
sottoposto alla commissione istituita con la legge n.308/1956 richiamata dalla
legge n.103/1975 e approvato con le modalità previste dalla medesima norma,
salvo verifica della rispondenza alle finalità previste dalla legge n.103/75
con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni
interessate.
Entro il primo semestre, la RAI inoltrerà alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente
dati disponibili e aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei
programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le
organizzazioni interessate.
Art.
5
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art.1, un
corrispettivo annuo non superiore a L.6.698.752.000 + IVA di legge. Tale onere
sarà liquidato come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio 1997-30
giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n.3050/95
del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997 ai
sensi della presente convenzione.
Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni
continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione
periodica annuale ai sensi dell'art.44 della legge n.724 del 23 dicembre 1994.
Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e
telecomunicazioni farà pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e per conoscenza al commissario di governo, una dichiarazione
attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio
finanziario corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri
rappresentanti, rispettivamente:
per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito
così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla
convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1992;
per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente
convenzione, con l'indicazione delle ore trasmesse e corredata della relazione,
di cui all'art.4, con specifica indicazione dell'oggetto e della durata dei
programmi. La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale
previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale
diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di
ore indicate dall'art.1 della presente convenzione secondo il seguente
parametro:
L.24.535.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;
L.258.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;
L.258.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana.
Art.
6
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in
ordine all'attuazione della presente convenzione potrà avvalersi dell'apposita
commissione di cui all'art.7 della legge 14 aprile 1956, n.308, alle cui
riunioni potranno essere chiamati a partecipare i rappresentanti della RAI,
degli organismi e delle istituzioni interessate.
Art.
7
A
garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve
costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la
Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 335.000.000
(trecentotrentacinquemilioni) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al
loro valore nominale.
Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi
effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società
concessionaria dovrà integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società
concessionaria.
Art.
8
In
caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non
dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo
maggior danno:
a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese necessario al
trimestre di riferimento nella consegna del palinsesto dei programmi
radiotelevisivi di cui all'art.4, primo comma;
b) L. 8.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore
al 10% annuo.
Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del
corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica
del palinsesto.
Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale
responsabilità verso i terzi.
Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese
dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.
Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito
cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art.7 che deve essere
reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dopo averlo notificato, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata
risoluzione della presente convenzione.
Art.
9
Le
parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le
controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un
collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con
funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio
arbitrale decide ritualmente.
Art.
10
Per
tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle
norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n.103 e 14 aprile 1956, n.308, nonché
della convenzione principale in quanto applicabili.
Art.
11
Ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove
dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico
delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali
della presente convenzione sono a carico della predetta società.
Art.
12
La
presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e la durata sarà
pari alla convenzione principale.
In applicazione dell'art.44 della legge 23 dicembre 1994, n.724, entro tre mesi
dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei
Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende
continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per
l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito
capitolo di spesa.
Le condizioni e le modalità delle prestazioni convenute in questo atto, saranno
rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell'art.19 della convenzione approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e, comunque per la prima
volta, alla scadenza del 31 dicembre 1997.
Art.
13
La
presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della
Repubblica, mentre impegna la RAI fin dal momento della firma, diventa
esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da
parte degli organi di controllo.
Roma,
11 giugno 1997
Per
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria MASI
Per
la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il direttore generale ISEPPI
Il presidente SICILIANO
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24
aprile 2000
"Approvazione
dell'atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di
programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in
lingua italiana per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia"
(pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2000 n. 268)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze linguistiche;
Visto lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1956, n. 308, che prevede l'effettuazione da parte
della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di notiziari e programmi
radiofonici in lingua italiana e slovena per il territorio di Trieste;
Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevedono che
la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua slovena per la regione a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e
nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella
forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi
radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del
12 agosto 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997, che approva la convenzione
stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e la RAI - Radiodiffusione
italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in
lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Ritenuta la necessita' di adeguare, sulla base delle risultanze emerse nella
sede dell'apposito gruppo paritetico costituito tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI -
Radiotelevisione italiana, l'entita' del corrispettivo e delle voci economiche
connesse, rispettivamente previste dagli articoli 5, 7 ed 8 della convenzione;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, che approva il bilancio di previsione
dello Stato per l'anno 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
17 marzo 2000, alla quale e' stato invitato il Presidente della giunta della
regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro delle comunicazioni;
E m a n a il
seguente decreto:
Art. 1.
1. E' approvato l'annesso atto
aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 11 giugno 1997, ai sensi della
legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' in applicazione della legge 14 aprile
1956, n. 308, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la
predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua slovena ed in
lingua italiana per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.
2. Il relativo impegno di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e' assunto con decreto
dirigenziale di esecuzione.
Il presente decreto, previa
registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
Cardinale, Ministro delle
comunicazioni
Registrato alla Corte dei conti
il 19 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza,
foglio n. 327
ATTO
AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 11 GIUGNO 1997 FRA LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, E LA
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI
RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA SLOVENA NONCHE¨ RADIOFONICI IN LINGUA
ITALIANA PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA.
Premesso
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20
della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' della legge 14 aprile 1956, n. 308,
visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato
con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, per il raggiungimento dei
propri fini istituzionali, si avvale della societa' concessionaria dello Stato
per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena
nonche' radiofoniche per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994 e' stata rinnovata
la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del
servizio di diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi sull'intero
territorio nazionale che richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui
sopra e' cenno;
Vista la convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI
- Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici
e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana per la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che il Gruppo paritetico istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 luglio 1998 incaricato di esprimersi in ordine alla
rinegoziazione prevista dall'art. 12, ultimo comma, del testo convenzionale in
argomento nelle sedute del 23 luglio 1998, del 10 dicembre 1998 e del 23 marzo
1999, ha valutato, sulla base della documentazione presentata dalla RAI,
l'esistenza di un divario, tra il corrispettivo erogato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed i costi sostenuti dalla RAI per le trasmissioni di cui
alla predetta convenzione;
Visto il verbale della ulteriore riunione del gruppo paritetico svoltasi il 9
giugno 1999, dal quale emerge la necessita' di mantenere invariato il numero di
ore annue di trasmissione previsto dalla convenzione e di riconoscere in corso
d'anno una maggiorazione del corrispettivo annuo per le trasmissioni per il
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 1999
con il quale e' stato incrementato, relativamente all'anno 1999 - di L.
5.850.003.620, I.V.A. inclusa, l'entita' del corrispettivo annuo dovuto alla RAI
per sopperire al prospettato divario per la trasmissione di programmi
radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua
italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 5
delle vigente convenzione;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 1/112/10949/1/10
dell'11 gennaio 2000;
Considerata la conseguente necessita' di modificare gli articoli 5, 7 e 8 della
citata convenzione, relativi rispettivamente al corrispettivo annuo ed alle
detrazioni per ciascuna ora di trasmissione non effettuata, al deposito
cauzionale, nonche' alle penali da applicare in caso di inadempienza;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, codice fiscale n. 80407020587 nella persona del dott. Arturo
Baldanza capo dell'ufficio dirigenziale generale per il coordinamento
dell'informazione e della comunicazione pubblica, a cio' delegato, e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., codice fiscale n. 00709370589, con sede
sociale in Roma, viale Mazzini, 14, nella persona del presidente dott. Roberto
Zaccaria e del direttore generale dott. Pier Luigi Celli, si conviene e si
stipula quanto segue:
Art.
1.
L'art.
5 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente testo:
"1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, corrispondera' alla RAI per le prestazioni di cui
all'art. 1 un corrispettivo annuo di L. 12.323.740.030 piu' I.V.A. di legge.
2. Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni
continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione
periodica ai sensi dell'art. 44 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724.
3. Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle comunicazioni
fara' pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per
conoscenza al Commissario di Governo, una dichiarazione attestante l'effettivita'
delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
4. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ogni
esercizio finanziario una fattura annua posticipata firmata dai propri
rappresentanti.
5. La fattura conterra', in detrazione del corrispettivo globale previsto al
primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminunzione del
numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate
dall'art. 1 della presente convenzione secondo il seguente parametro:
L. 32.000.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;
L. 1.125.590 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;
L. 350.000 per ogni ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana".
Art.
2.
L'art.
7 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente testo:
"1. A garanzia degli obblighi assunti la RAI deve costituire, alla data di
entrata in vigore del presente atto aggiuntivo, presso la Cassa depositi e
prestiti, un deposito cauzionale di L. 616.200.000 in numerario o in titoli di
Stato o equiparati al loro valore nominale, comprensiva di L. 335.000.000 gia'
in precedenza versate.
2. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi
effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la societa'
concessionaria dovra' integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.
3. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa'
concessionaria".
Art.
3.
L'art.
8 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente testo:
"1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi
previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti
penali, salvo maggior danno:
a) L. 1.850.000 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei
programmi radiotelevisivi che deve avvenire entro il primo giorno del mese
antecedente il trimestre di riferimento come previsto dall'art. 4, primo comma;
b) L. 10.500.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi
superiore al 10% annuo;
c) L. 400.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in sloveno
superiore al 10% annuo;
d) L. 120.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in
italiano superiore al 10% annuo.
2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione
del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di
modifica del palinsesto.
3. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale
responsabilita' verso i terzi.
4. Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese
dalla relativa richiesta dell'amministrazione.
5. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito
cauzionale costituito dalla societa' ai sensi dell'art. 7, come modificato dal
presente atto aggiuntivo, con l'obbligo di reintegrarlo nei termini previsti
dallo stesso articolo.
6. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dopo averlo notificato, puo' a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata
risoluzione della presente convenzione".
Art.
4.
Il
presente atto aggiuntivo avra' decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella convenzione.
Art.
5.
Il
presente atto aggiuntivo che viene approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, mentre impegna la RAI fin dal momento della firma diventa esecutivo
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte
degli organi di controllo.
Roma,
22 febbraio 2000
p.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e
l'editoria