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Servizio pubblico radiotelevisivo e Minoranze linguistiche

FRIULI VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

31 luglio 1997

"Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia"

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1997)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art.87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art.6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto lo statuto speciale per la regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;

Vista la legge 14 aprile 1956 n.308, che prevede l'effettuazione da parte della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di notiziari e programmi radiofonici in lingua italiana e slovena per il territorio di Trieste;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena per la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n.664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Considerato che il Consiglio di Stato con parere del 22 febbraio 1995 ha suggerito la stipula di un'unica Convenzione relativamente all'attuazione del disposto delle citate leggi n. 308 del 1956 e n.103 del 1975;

Ritenuto opportuno attenersi al citato parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione attuativa delle due normative citate, espresso nell'adunanza della Sezione prima del 31 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997, alla quale è stato invitato il presidente della giunta della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

  1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n.103, nonché in applicazione della legge 14 aprile 1956 n.308, in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua slovena ed in lingua italiana per la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia;
  2. I relativi impegni di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di esecuzione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
MACCANICO, Ministro delle comunicazioni

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n.2 Presidenza, foglio n.339

CONVENZIONE

Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonché della legge 14 aprile 1956 n.308, visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con legge costituzionale n.1del 31 gennaio 1963, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana, per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla convenzione pluriennale del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 30 dicembre 1992, scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il 31 agosto 1994; nonché all'atto aggiuntivo approvato con la legge citata n.308/1956;
Considerato che il Consiglio di Stato con parere del 22 febbraio 1995, sezione 1a, n.2242/94, ha suggerito, quanto alla rideterminazione periodica del corrispettivo per il servizio radiofonico in lingua slovena e italiana regolato dalla legge n.308/56 la stipula di una nuova convenzione nell'ambito del più generale rapporto di convenzionamento tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI regolato dalla legge n.103/1975;
Ritenuto opportuno ai fini della razionalizzazione del servizio unificare il testo convenzionale discendente dalle citate leggi n.103/1975 e n.308/1956, accogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato espresso con il parere sopra citato;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art.19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra è cenno;
Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - società concessionaria dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni in  oggetto della presente convenzione;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n.80407020587; nella persona del dott. Mauro Masi, capo dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art.19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n.103, la RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni televisive in lingua slovena per le popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e di Gorizia della regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella misura di:
n.208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena, ripartite di regola in 4 ore settimanali.
La RAI si impegna altresì a continuare la produzione e la diffusione di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena ai sensi della legge n.308/1956 nella seguente misura:
n. 4517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;
n.1667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana.

Art. 2

Salvo quanto previsto nell'art.1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8, eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissioni televisive, nonché nella distribuzione settimanale dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
Per quanto attiene le trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena si fa riferimento alle disposizioni della legge n.308/1956.
Le trasmissioni dovranno avere contenuto informativo, artistico e culturale aderenti alle particolari esigenze delle zone interessate.

Art. 3

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base all'art.13 della convenzione principale dovranno successivamente essere attivati.

Art. 4

La RAI predispone il palinsesto trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena e italiana, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che verrà sottoposto alla commissione istituita con la legge n.308/1956 richiamata dalla legge n.103/1975 e approvato con le modalità previste dalla medesima norma, salvo verifica della rispondenza alle finalità previste dalla legge n.103/75 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.
Entro il primo semestre, la RAI inoltrerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili e aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Art. 5

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art.1, un corrispettivo annuo non superiore a L.6.698.752.000 + IVA di legge. Tale onere sarà liquidato come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n.3050/95 del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione.
Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell'art.44 della legge n.724 del 23 dicembre 1994.
Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e telecomunicazioni farà pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per conoscenza al commissario di governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri rappresentanti, rispettivamente:
per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1992;
per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente convenzione, con l'indicazione delle ore trasmesse e corredata della relazione, di cui all'art.4, con specifica indicazione dell'oggetto e della durata dei programmi. La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art.1 della presente convenzione secondo il seguente parametro:
L.24.535.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;
L.258.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;
L.258.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana.

Art. 6

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potrà avvalersi dell'apposita commissione di cui all'art.7 della legge 14 aprile 1956, n.308, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare i rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Art. 7

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 335.000.000 (trecentotrentacinquemilioni) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 8

In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese necessario al trimestre di riferimento nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art.4, primo comma;
b) L. 8.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo.
Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.
Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.
Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art.7 che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 9

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n.103 e 14 aprile 1956, n.308, nonché della convenzione principale in quanto applicabili.

Art. 11

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.

Art. 12

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e   la durata sarà pari alla convenzione principale.
In applicazione dell'art.44 della legge 23 dicembre 1994, n.724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.
Le condizioni e le modalità delle prestazioni convenute in questo atto, saranno rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell'art.19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e, comunque per la prima volta, alla scadenza del 31 dicembre 1997.

Art. 13

La presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica,  mentre impegna la RAI fin dal momento della firma, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 11 giugno 1997

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria MASI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il direttore generale ISEPPI
Il presidente SICILIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

24 aprile 2000

"Approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia"

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2000 n. 268)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
Visto lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1956, n. 308, che prevede l'effettuazione da parte della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di notiziari e programmi radiofonici in lingua italiana e slovena per il territorio di Trieste;
Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997, che approva la convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e la RAI - Radiodiffusione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Ritenuta la necessita' di adeguare, sulla base delle risultanze emerse nella sede dell'apposito gruppo paritetico costituito tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana, l'entita' del corrispettivo e delle voci economiche connesse, rispettivamente previste dagli articoli 5, 7 ed 8 della convenzione;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000, alla quale e' stato invitato il Presidente della giunta della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle comunicazioni;

E m a n a il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' approvato l'annesso atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 11 giugno 1997, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' in applicazione della legge 14 aprile 1956, n. 308, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua slovena ed in lingua italiana per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.
2. Il relativo impegno di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e' assunto con decreto dirigenziale di esecuzione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 24 aprile 2000

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 327

 

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 11 GIUGNO 1997 FRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA SLOVENA NONCHE¨ RADIOFONICI IN LINGUA ITALIANA PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA.

 

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' della legge 14 aprile 1956, n. 308, visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della societa' concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena nonche' radiofoniche per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994 e' stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale che richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra e' cenno;
Vista la convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che il Gruppo paritetico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 1998 incaricato di esprimersi in ordine alla rinegoziazione prevista dall'art. 12, ultimo comma, del testo convenzionale in argomento nelle sedute del 23 luglio 1998, del 10 dicembre 1998 e del 23 marzo 1999, ha valutato, sulla base della documentazione presentata dalla RAI, l'esistenza di un divario, tra il corrispettivo erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i costi sostenuti dalla RAI per le trasmissioni di cui alla predetta convenzione;
Visto il verbale della ulteriore riunione del gruppo paritetico svoltasi il 9 giugno 1999, dal quale emerge la necessita' di mantenere invariato il numero di ore annue di trasmissione previsto dalla convenzione e di riconoscere in corso d'anno una maggiorazione del corrispettivo annuo per le trasmissioni per il Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 1999 con il quale e' stato incrementato, relativamente all'anno 1999 - di L. 5.850.003.620, I.V.A. inclusa, l'entita' del corrispettivo annuo dovuto alla RAI per sopperire al prospettato divario per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 5 delle vigente convenzione;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 1/112/10949/1/10 dell'11 gennaio 2000;
Considerata la conseguente necessita' di modificare gli articoli 5, 7 e 8 della citata convenzione, relativi rispettivamente al corrispettivo annuo ed alle detrazioni per ciascuna ora di trasmissione non effettuata, al deposito cauzionale, nonche' alle penali da applicare in caso di inadempienza;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, codice fiscale n. 80407020587 nella persona del dott. Arturo Baldanza capo dell'ufficio dirigenziale generale per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica, a cio' delegato, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., codice fiscale n. 00709370589, con sede sociale in Roma, viale Mazzini, 14, nella persona del presidente dott. Roberto Zaccaria e del direttore generale dott. Pier Luigi Celli, si conviene e si stipula quanto segue:

 

Art. 1.

L'art. 5 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente testo:
"1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corrispondera' alla RAI per le prestazioni di cui all'art. 1 un corrispettivo annuo di L. 12.323.740.030 piu' I.V.A. di legge.
2. Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica ai sensi dell'art. 44 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724.
3. Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle comunicazioni fara' pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Commissario di Governo, una dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.
4. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ogni esercizio finanziario una fattura annua posticipata firmata dai propri rappresentanti.
5. La fattura conterra', in detrazione del corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminunzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione secondo il seguente parametro:
L. 32.000.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;
L. 1.125.590 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;
L. 350.000 per ogni ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana".

 

Art. 2.

L'art. 7 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente testo:
"1. A garanzia degli obblighi assunti la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore del presente atto aggiuntivo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 616.200.000 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale, comprensiva di L. 335.000.000 gia' in precedenza versate.
2. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria dovra' integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.
3. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria".

 

Art. 3.

L'art. 8 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente testo:
"1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) L. 1.850.000 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi che deve avvenire entro il primo giorno del mese antecedente il trimestre di riferimento come previsto dall'art. 4, primo comma;
b) L. 10.500.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo;
c) L. 400.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in sloveno superiore al 10% annuo;
d) L. 120.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in italiano superiore al 10% annuo.
2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
3. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso i terzi.
4. Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione.
5. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' ai sensi dell'art. 7, come modificato dal presente atto aggiuntivo, con l'obbligo di reintegrarlo nei termini previsti dallo stesso articolo.
6. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, puo' a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione".

 

Art. 4.

Il presente atto aggiuntivo avra' decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella convenzione.

 

Art. 5.

Il presente atto aggiuntivo che viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica, mentre impegna la RAI fin dal momento della firma diventa esecutivo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

 

Roma, 22 febbraio 2000

p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Baldanza
 
p. La RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il Presidente Zaccaria
Il Direttore generale Celli

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