DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
1° novembre
1973, n. 691
Norme di
attuazione dello
statuto speciale
per la Regione
Trentino-Alto
Adige,
concernenti usi
e costumi locali
ed istituzioni
culturali
(biblioteche,
accademie,
istituti,
musei), aventi
carattere
provinciale;
manifestazioni
ed attività
artistiche,
culturali ed
educative
locali, e, per
la provincia
di Bolzano,
anche con mezzi
radiotelevisivi,
esclusa la
facoltà di
impiantare
stazioni
radiotelevisive
(In G.U. 16
novembre 1973,
n. 296; in B.U.
29 settembre
1979, n. 49,
straord.)
[...]
Art. 7
[Corte
costituzionale -
Sentenza N. 206
del 15.07.1985
Convenzione
relativa ai
programmi
radiotelevisivi
in lingua
tedesca e ladina
– Piano
nazionale delle
radiofrequenze –
Istituzione
della terza rete
televisiva
Corte
costituzionale -
Sentenza N. 207
del 15.07.1985
Diffusione
radiotelevisiva
sull'intero
territorio
nazionale –
Piano nazionale
delle frequenze
Corte
costituzionale -
Sentenza N. 29
del 12.02.1996
Contributi e
agevolazioni a
favore di
emittenti
radiofoniche e
televisive
locali
Corte
costituzionale -
Sentenza N. 312
del 15.10.2003
Nomina del
comitato
provinciale per
le comunicazioni
– Stipula di
convenzioni con
enti
radiotelevisivi
– Piano
provinciale
delle
infrastrutture
delle
comunicazioni –
Sistema di
smaltimento
rifiuti]
(1) Le
attribuzioni
dell'amministrazione
dello Stato in
materia di
manifestazioni
ed attività
artistiche,
culturali ed
educative locali
con i mezzi
radiotelevisivi,
esercitate dagli
organi centrali
o periferici
dello Stato,
sono esercitate
nell'ambito del
proprio
territorio,
dalla Provincia
di Bolzano, ai
sensi e nei
limiti di cui
all'articolo 16
del
decreto del
Presidente della
Repubblica 31
agosto 1972, n.
670
, e con
l'osservanza
delle norme del
presente
decreto.
(2)
L'esercizio
predetto
riguarda, tra
l'altro, le
funzioni
amministrative
previste dagli
articoli 8, 9 e
10 del decreto
legislativo del
Capo provvisorio
dello Stato 3
aprile 1947, n.
428.
(3) È
fatto divieto
alla Provincia
di Bolzano di
impiantare
stazioni
radiotelevisive
destinate ad
effettuare
trasmissioni di
programmi
propri.
[...]
Art. 10
[
Corte
costituzionale -
Sentenza N. 206
del 15.07.1985
Convenzione
relativa ai
programmi
radiotelevisivi
in lingua
tedesca e ladina
– Piano
nazionale delle
radiofrequenze –
Istituzione
della terza rete
televisiva
Corte
costituzionale -
Sentenza N. 207
del 15.07.1985
Diffusione
radiotelevisiva
sull'intero
territorio
nazionale –
Piano nazionale
delle frequenze]
(1)
In attuazione
all'articolo 8,
n. 4, del
decreto del
Presidente della
Repubblica 31
agosto 1972, n.
670
, la Provincia
di Bolzano è
autorizzata a
realizzare e
gestire una rete
idonea a
consentire, con
qualsiasi mezzo
tecnico, la
ricezione
contemporanea,
nel territorio
della provincia,
delle
radiodiffusioni
sonore e visive
emesse da
organismi
radiotelevisivi
esteri dell'area
culturale
tedesca e
ladina.
(2) Il
piano tecnico
della rete di
cui al
precedente comma
e le eventuali
modificazioni
sono concordati,
nell'ambito
delle rispettive
competenze, tra
la Provincia ed
il Ministero
delle poste e
delle
telecomunicazioni,
anche al fine
del
coordinamento
con gli altri
servizi di
telecomunicazione.
5)
(3) La
Provincia, per
il trasporto dei
programmi può
utilizzare, ove
occorra, alle
condizioni di
legge i
collegamenti
disponibili
della rete
pubblica
nazionale di
telecomunicazioni
del Ministero
delle poste e
delle
telecomunicazioni
e dei suoi
concessionari.
(4) Al
fine della
ricezione di cui
al primo comma,
la Provincia è
autorizzata ad
acquisire, per
ristrutturarli e
gestirli,
impianti di
privati
esistenti nel
suo territorio,
entro novanta
giorni
dall'entrata in
vigore del
presente
decreto. Gli
impianti dei
privati non
acquisiti dalla
Provincia o
successivamente
non contemplati
dal piano
tecnico di cui
al secondo
comma, ricadono
sotto la
previsione
dell'articolo
195 del codice
postale e delle
telecomunicazioni.
(5)
L'esercizio
della rete di
cui al primo
comma è
sottoposto alla
vigilanza
tecnica di
competenza del
Ministero delle
poste e delle
telecomunicazioni.
La rete non può
essere
utilizzata per
trasmissioni
radiotelevisive
diverse da
quelle di cui al
primo comma.
(6) La
Provincia è
responsabile
dell'osservanza
a termini del
proprio
ordinamento
della legge di
cui all'ultimo
comma
dell'articolo 21
della
Costituzione per
le
radiodiffusioni
sonore e visive
ricevute
dall'estero a
mezzo della
propria rete.
(7) Le
condizioni
concordate tra
la Provincia e
gli organismi
radiotelevisivi
esteri per la
ricezione dei
programmi di cui
al presente
decreto sono
approvate dal
Ministero delle
poste e delle
telecomunicazioni.
(8) Nel
rispetto dei
principi
stabiliti dallo
statuto di
autonomia e dal
presente
decreto, le
disposizioni
relative all'uso
dei mezzi
radiotelevisivi
nella provincia
di Bolzano
saranno
coordinate con
le successive
leggi di
riforma.
(9) In
considerazione
degli articoli 2
e 102 dello
statuto, le
province
autonome di
Trento e Bolzano
hanno la facoltà
di assumere
iniziative per
consentire,
anche mediante
appositi
impianti, la
ricezione di
radiodiffusioni
sonore e visive
in lingua
ladina, nonché
per collegarsi
con aree
culturali
europee,
limitatamente
all'ambito
territoriale
delle rispettive
province. Si
applicano i
commi secondo e
quinto del
presente
articolo.
6)
Art. 10/bis
(1)
La provincia di
Bolzano promuove
e coordina gli
interventi di
tutela e
promozione della
lingua ladina e
individua il
soggetto
competente a
fissare le norme
linguistiche e
di grafia, anche
ai fini
dell'articolo
102 dello
statuto di
autonomia.
7)
Il presente
decreto, munito
del sigillo
dello Stato,
sarà inserto
nella Raccolta
ufficiale delle
leggi e dei
decreti della
Repubblica
italiana. È
fatto obbligo a
chiunque spetti
di osservarla e
di farlo
osservare.
Decreto
legislativo 15
dicembre 1998,
n. 487
—
Norme di
attuazione dello
statuto speciale
della regione
Trentino-Alto
Adige recanti
modifiche al
decreto del
Presidente della
Repubblica 1°
novembre 1973,
n. 691 , in
materia di
iniziative per
la ricezione di
programmi
radiotelevisivi
in lingua ladina
e di altre aree
culturali
europee
Norme di
attuazione dello
statuto speciale
della regione
Trentino-Alto
Adige recanti
modifiche al
decreto del
Presidente della
Repubblica 1°
novembre 1973,
n. 691 , in
materia di
iniziative per
la ricezione di
programmi
radiotelevisivi
in lingua ladina
e di altre aree
culturali
europee
(reca modifiche
al D.P.R. n.
691/1973 : Norme
di attuazione
dello statuto
speciale per la
Regione
Trentino-Alto
Adige,
concernente usi
e costumi locali
ed istituzioni
culturali
(biblioteche,
accademie,
istituti,
musei), aventi
carattere
provinciale;
manifestazioni
ed attività
artistiche,
culturali ed
educative
locali, e, per
la provincia di
Bolzano, anche
con mezzi
radiotelevisivi,
esclusa la
facoltà di
impiantare
stazioni
radiotelevisive)
Decreto
legislativo 16
marzo 1992, n.
267
—
Norme di
attuazione dello
statuto speciale
per il
Trentino-Alto
Adige
concernenti
modifiche a
norme di
attuazione già
emanate
Decreto
legislativo 22
maggio 2001, n.
262
—
Norme di
attuazione dello
Statuto speciale
della Regione
Trentino-Alto
Adige recanti
modifiche e
integrazioni al
decreto del
Presidente della
Repubblica 1°
novembre 1973,
n. 691 e al
decreto del
Presidente della
Repubblica 15
luglio 1988, n.
574 , in materia
di tutela della
popolazione
ladina in
provincia di
Bolzano
Norme di
attuazione dello
Statuto speciale
della Regione
Trentino-Alto
Adige recanti
modifiche e
integrazioni al
decreto del
Presidente della
Repubblica 1°
novembre 1973,
n. 691 e al
decreto del
Presidente della
Repubblica 15
luglio 1988, n.
574 , in materia
di tutela della
popolazione
ladina in
provincia di
Bolzano
(reca modifiche
al:
D.P.R. n.
691/1973 : Norme
di attuazione
dello statuto
speciale per la
Regione
Trentino-Alto
Adige,
concernente usi
e costumi locali
ed istituzioni
culturali
(biblioteche,
accademie,
istituti,
musei), aventi
carattere
provinciale;
manifestazioni
ed attività
artistiche,
culturali ed
educative
locali, e, per
la provincia di
Bolzano, anche
con mezzi
radiotelevisivi,
esclusa la
facoltà di
impiantare
stazioni
radiotelevisive
D.P.R. n.
574/1988 : Norme
di attuazione
dello statuto
speciale per la
Regione
Trentino-Alto
Adige in materia
di uso della
lingua tedesca e
della lingua
ladina nei
rapporti dei
cittadini con la
pubblica
amministrazione
e nei
procedimenti
giudiziari)
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