COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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Servizio pubblico radiotelevisivo e Minoranze linguistiche

ALTO ADIGE

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1° novembre 1973, n. 691

 

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige, concernenti usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche,

accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni

ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia

di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di

impiantare stazioni radiotelevisive

(In G.U. 16 novembre 1973, n. 296; in B.U. 29 settembre 1979, n. 49, straord.)

 

[...]

Art. 7 [Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina – Piano nazionale delle radiofrequenze – Istituzione della terza rete televisiva  Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985 Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale – Piano nazionale delle frequenze  Corte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali  Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni – Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi – Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni – Sistema di smaltimento rifiuti] 

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

(2) L'esercizio predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

(3) È fatto divieto alla Provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.

[...]

 

Art. 10 [ Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina – Piano nazionale delle radiofrequenze – Istituzione della terza rete televisiva  Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985 Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale – Piano nazionale delle frequenze] 

(1) In attuazione all'articolo 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , la Provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.

(2) Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la Provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione. 5)

(3) La Provincia, per il trasporto dei programmi può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.

(4) Al fine della ricezione di cui al primo comma, la Provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla Provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'articolo 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.

(5) L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.

(6) La Provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.

(7) Le condizioni concordate tra la Provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(8) Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.

(9) In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo. 6)

Art. 10/bis   

(1) La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia. 7)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

 

 

Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 487

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 , in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 , in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee

(reca modifiche al D.P.R. n. 691/1973 : Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive)

 

Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate

Decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano

(reca modifiche al:

D.P.R. n. 691/1973 : Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive

D.P.R. n. 574/1988 : Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari)

 

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